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Nuovo Regolamento 146/2018

Dichiarazione ISPRA abrogata dal 29/01/2019

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Info sull'evento

Nuovo D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 e Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra

Vi mettiamo a conoscenza che a partire dal 24-01-2019 è entrato in vigore il Nuovo D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 e il Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) N. 846/2006.

Permane l’obbligo della tenuta dei registri delle apparecchiature con i relativi controlli delle perdite sugli impianti contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente. Gli stessi devono essere conservati per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come “apparecchiature ermeticamente sigillate”, i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente. Qui di seguito riportiamo le frequenze dei controlli che rimangono invariati:

VIENE ABROGATA la Dichiarazione ISPRA di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Pertanto, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE F-GAS RELATIVA ALLE INFORMAZIONI DEL 2018 (TERMINE DI COMUNICAZIONE 31 MAGGIO 2019) NON DOVRÀ ESSERE TRASMESSA.

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